di Davide Pizzi*
Si ribadisce frequentemente durante i corsi di formazione che l’amministrazione di sostegno non è né una professione, né un lavoro, né un business. La legge 6/2004 che istituisce l’istituto, non accenna in nessun modo, ovvero, non menziona, l’esistenza di una forma di compenso/retribuzione, per chi svolge il compito di amministratore. Il comma 1 dell’art. 411 cod. civ.[1], dove trova applicazione l’amministrazione di sostegno, e l’art. 379 cod. civ. che prevede la disciplina in materia di tutela, stabiliscono che l’ufficio tutelare è gratuito. L’amministratore di sostegno presta quindi la sua opera gratuitamente? È possibile ottenere un riconoscimento in termini economici per tutta l’attività svolta a favore dell’amministrato? Continua a leggere→
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