L’efficacia della sospensione del processo e messa alla prova dell’imputato minorenne

di Paola Turelli*

Punire o rieducare? Due concetti pedagogicamente opposti che devono trovare un punto di equilibrio nel delicato ambito della giustizia minorile.

Lavoro da undici anni come assistente sociale presso l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Trieste e mi occupo quotidianamente di adolescenti e giovani adulti che hanno commesso uno o più reati in età minorile e che si trovano a dover affrontare il relativo processo penale.

Che cosa prevede la legge

In Italia il minore che commette un reato ha la possibilità di estinguere lo stesso aderendo a un percorso rieducativo chiamato messa alla prova: in un Paese nel quale la discussione sulla lentezza dei procedimenti penali e la certezza della pena è da sempre molto vivace, tale strumento può rappresentare una preziosa risorsa, ma può anche suscitare nell’opinione pubblica dubbi e preoccupazioni circa l’efficacia del provvedimento che, per sua caratteristica, non vuole punire ma rieducare.

Per i non addetti ai lavori infatti è difficile concepire che l’autore di un reato, invece di essere giudicato per il fatto commesso, possa essere aiutato a intraprendere una strada di crescita e di cambiamento. Spesso, infatti, questa possibilità viene interpretata come un’ingiustizia verso la vittima e l’intera società, o come un’incapacità dello Stato di sanzionare in maniera adeguata chi viola le leggi.

Un altro timore è che questa sorta di “impunità” possa spianare la strada ad altri possibili criminali, contrariamente a una pena esemplare che rappresenterebbe un valido deterrente e monito per eventuali aspiranti delinquenti.

Ecco come viene molto ben sintetizzato, a mio avviso, il pensiero che sta alla base della messa alla prova: “L’intuizione originaria della messa alla prova è che la comunità si fa carico del ragazzo che ha commesso un reato, per seguirlo e sostenerlo lungo un segmento successivo della sua vita e che, se il ragazzo accetta questo patto sociale di cambiamento, lo Stato rinuncia ad applicargli una pena per quello che ha fatto.”(1)

Che cos’è la messa alla prova

La sospensione del processo e la messa alla prova è disciplinata dall’articolo 28 del DPR 448/88 “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” e rappresenta un’innovazione rispetto ai percorsi di probation utilizzati in altri paesi in quanto viene applicata prima della conclusione del processo e ne può determinare l’esito.

La messa alla prova sospende infatti il procedimento penale per un periodo di tempo durante il quale l’imputato si impegna a svolgere le attività elaborate e concordate con l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero della Giustizia. Tali attività devono essere inerenti all’area della formazione e del lavoro, a quella della rielaborazione del reato e alla riparazione simbolica del danno arrecato e devono essere esplicitate all’interno di un progetto che diventa parte integrante dell’ordinanza penale.

La messa alla prova, inoltre, deve essere richiesta dal minore e deve trovare l’adesione dello stesso; può essere richiesta in ogni fase del processo e concessa per ogni tipo di reato e [d] ha una durata variabile stabilita dal Giudice che può protrarsi fino a un massimo di tre anni.

Naturalmente è prevista una valutazione dell’esistenza di fondamentali requisiti per la concessione del beneficio, in particolare si ricercano le caratteristiche personali del giovane che fanno intravedere la possibilità di un suo recupero, come ad esempio il riconoscimento della propria responsabilità nell’evento penale. Inoltre vanno valutate le risorse familiari e del contesto sociale del ragazzo.

Nel corso del periodo di osservazione, grazie ad un costante monitoraggio dei Servizi Sociali e dell’Autorità Giudiziaria, l’imputato minorenne può dimostrare al Giudice il proprio cambiamento con azioni positive concrete e verificabili. Alla fine di questo periodo, se il percorso verrà giudicato complessivamente positivo dal Magistrato, il reato potrà essere estinto, quindi non ne comparirà traccia sulla fedina penale del minore. Se invece la valutazione risultasse negativa, il processo penale riprenderà dalla fase nella quale era stato sospeso.

La messa alla prova rappresenta quindi una grande opportunità per rimediare a un errore commesso da un soggetto con una personalità ancora in crescita, dove il singolo evento trasgressivo non è sempre indicatore di una precisa scelta, o comunque dell’imbocco di una strada deviante.

E’ importante sottolineare, infatti, che la maggioranza dei reati commessi da minori sono ascrivibili al particolare periodo di vita dell’adolescenza, caratterizzato per sua natura da uno “squilibrio fra un corpo e un cervello già formati, da adulti, e un mondo interiore ancora in gran parte dominato da odi, amori e grandi illusioni infantili” (2). Questa discrepanza provoca una continua necessità per il ragazzo di ricalibrare i propri parametri, di testarli sul campo, e si traduce nel concreto in disorientamento, sfida alle regole e all’autorità, ricerca di autonomia, attrazione per la trasgressione, ricerca di affermazione della propria personalità anche con comportamenti socialmente considerati “sopra le righe”. Molto spesso l’evento penale è l’espressione di un disagio momentaneo, di una richiesta di attenzione o più banalmente un “momento di sbandamento” dal quale il giovane riesce ad uscire autonomamente traendone anche insegnamento.

In questi casi la messa alla prova rappresenta uno strumento importante di indirizzo e sponda, nonché di vero e proprio accompagnamento del giovane per un dato periodo, attraverso il rinforzo [e rinforzando] della sua scelta di cambiamento.

Perché la messa alla prova non è un premio

Data la sua finalità rieducativa e non punitiva, e l’applicabilità anche in caso di reati gravissimi, la messa alla prova può essere tuttavia percepita dalla società, e in particolar modo dall’eventuale parte lesa nel procedimento penale e dai suoi congiunti, come una facile e rapida scorciatoia per non “pagare il proprio debito” con la giustizia. Di fatto il percorso di messa alla prova è spesso tutt’altro che semplice per l’adolescente, lo costringe a esplorare aspetti intimi della propria personalità attraverso i colloqui con i Servizi Sociali specialistici, a sperimentarsi in attività per lui assolutamente nuove che gli richiedono di “mettersi in  gioco” e di scoprire i propri talenti (a volte sconosciuti), lo spinge a riflettere sulle proprie azioni dalle conseguenze penali e a comprenderne il significato per prevenire la recidiva.

Tutto questo, inoltre, ha una forte visibilità territoriale in quanto le attività di messa alla prova, per quanto possibile, vengono svolte sul territorio di residenza del minore, avvalendosi della collaborazione dei Servizi sociali e sanitari dell’Ente locale e dell’Azienda Sanitaria, delle agenzie formative e del privato sociale.

L’area riparativa del progetto di messa alla prova, ad esempio, si concretizza in un’attività di volontariato svolta all’interno di un’associazione presente sul territorio dove il ragazzo vive e questo, soprattutto nei piccoli contesti paesani o rurali, rappresenta un valore aggiunto al percorso del giovane, che oltre a riscattarsi penalmente, spesso riabilita anche la propria persona nel contesto di vita, dimostrando con azioni concrete la propria volontà di cambiamento.

Esiste chiaramente la possibilità che la richiesta dell’imputato di essere messo alla prova sia strumentale a una fuoriuscita “ pulita “ dal processo penale, soprattutto quando la possibilità di ricorrere a formule maggiormente favorevoli è scarsa e il rischio di una condanna alto: bisogna tuttavia considerare che la durata mediamente lunga del progetto e l’impegno emotivo richiesto nelle attività previste, nella maggioranza dei casi fanno emergere agli occhi degli operatori che lo seguono la reale percezione del ragazzo rispetto alla probation.

Tali discrepanze tra percezione personale del giovane e significato reale della prova spesso si evidenziano nelle aree di intervento che vanno a sollecitare maggiormente la riflessione introspettiva sul reato: può accadere che il ragazzo, ad esempio, viva l’attività socialmente utile come punitiva e ingiusta e che non riesca a coglierne il valore riparativo, in quanto non si sente veramente responsabile del reato commesso.

In altri casi invece le resistenze del giovane emergono nell’area della rielaborazione, con la difficoltà  a comprendere a fondo  il disvalore sociale delle proprie azioni o con l’incapacità di tradurre in pratica le buone intenzioni esplicitate nel corso dei colloqui.

Essendo la messa alla prova un percorso, si parte dal presupposto che, anche se all’inizio non sono presenti tutte le condizioni ottimali di cambiamento, queste possano essere conquistate in itinere: l’operatore penale, quindi, ha un ruolo di stimolo e di sostegno al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nel caso tali difficoltà permangano nel tempo, ostacolando di fatto l’evoluzione positiva del ragazzo e il suo percorso di cambiamento, il Pubblico Ministero può chiedere al Giudice la revoca della messa alla prova, provvedimento che viene comunque valutato in sede di udienza ed in forma collegiale.

Qualche dato utile

Dalle statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia nel maggio 2017 emerge come l’utilizzo della messa alla prova sia quasi quintuplicato dal 1992 al 2016 e aumentato del 12,5% solo dal 2015 al 2016. Nel 2014, ultimo anno in cui il dato statistico risulta disponibile, i giovani che hanno ottenuto un provvedimento in tal senso sono stati il 17,6% del totale dei minori denunciati in Italia. (3).

Nel 2016 la messa alla prova è stata concessa per lo più per reati di furto (20% del totale), seguiti da quelli inerenti la detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (19% ) e da quelli per rapina e lesioni volontarie ( entrambi 11% ). In maniera residuale è stata concessa per altri tipologie di reati (5% e inferiori). Nella maggioranza dei casi il percorso ha una durata che va dai 7 ai 12 mesi. E, dato da sottolineare, negli ultimi tredici anni la percentuale degli esiti positivi della messa alla prova è rimasta pressoché invariata e si aggira intorno all’80% dei provvedimenti attivati.

Nel 2013 è stata pubblicata una ricerca, effettuata su un campione di giovani nati nel 1987 e sottoposti a messa alla prova, volta a stabilire la percentuale di recidiva di giovani che avevano svolto un percorso MAP rispetto a quelli che avevano seguito un percorso penale tradizionale.

Il risultato dimostra che circa il 20% dei minori sottoposti a MAP commette un altro reato entro 72 mesi dall’udienza di esito positivo, mentre la percentuale per i minori che hanno seguito un iter penale tradizionale sale al 30%, con un incremento di 10 punti percentuali.

Conclusioni

I dati sopra riportati confermano la complessiva validità della messa alla prova come strumento rieducativo e la sua positiva ripercussione sia dal punto di vista della sicurezza sociale, sia per quanto riguarda la ricaduta economica: la messa alla prova, infatti, può essere chiesta e ottenuta già in udienza preliminare, riducendo in tal modo in maniera significativa il numero di udienze, i tempi di svolgimento del processo, le spese processuali e quelle legali; riducendo il rischio di recidiva, inoltre, riflette questi stessi benefici sul lungo periodo.

Dal punto di vista sociale ed educativo la messa alla prova rappresenta uno strumento utile per “prendere in carico” anche giovani prima “sfuggiti” allo sguardo dei Servizi socio-sanitari di base.

E’ inoltre un percorso che può rivelarsi veramente fondamentale dal punto di vista rieducativo e rappresentare per il giovane la possibilità di scegliere quale tipo di persona essere in futuro.

Poco tempo fa ho casualmente incontrato un giovane uomo, da me seguito in un recente passato per una messa alla prova conclusa positivamente, che nel raccontarmi la sua vita attuale e la sua scelta lavorativa di fondare una cooperativa sociale mi ha spiegato: “Sai, Paola, ho deciso di chiamarla “Cooperativa 0 – 1”: perché se hai zero possibilità non hai speranze, ma se una sola persona crede in te e ti offre una possibilità di riscatto puoi farcela. Questa persona per me sei stata tu che hai creduto nella mia messa alla prova”.

*Assistente Sociale, Funzionario della Professionalità di Servizio Sociale presso l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Trieste del Ministero della Giustizia.

Note

  • (1) Pazè P., “Prefazione” in Scivoletto C., (2001), Sistema penale e minori, Carocci Editore, Roma, pag. 13
  • (2) Veggetti Finzi S., Battistin A.M. (2000), L’età incerta. I nuovi adolescenti, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, pag. 5
  • (3) Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Servizio Statistica (2016), “La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88)”, Roma 25/05/2017, su http://dgm.giustizia.it/statistica/Analisi/Messa_Alla_Prova_2016.pdf

 

  • Bibliografia
  • Scivoletto C. (2001), Sistema penale e minori, Carocci Editore, Roma
  • Veggetti Finzi S., Battistin A. M. (2000), L’età incerta. I nuovi adolescenti, Arnoldo Mondadori Editore, Milano
  • Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Servizio Statistica (2016), “La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88)”, Roma 25/05/2017, su http://dgm.giustizia.it/statistica/Analisi/Messa_Alla_Prova_2016.pdf

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